Capitolo 9
Dei Predicatori
I Frati non predichino nel vescovado d’alcun Vescovo, quando da lui sarà loro stato contraddetto. E nessuno dei Frati per alcun modo abbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato ed approvato, e l’officio della predicazione da esso gli sarà stato concesso.
Ammonisco ancora ed esorto quei medesimi Frati, che nella predicazione, la quale fanno, sieno esaminati e casti i loro parlari ad utilità ed edificazione del popolo, annunziando a loro i vizj e le virtù, e la pena e la gloria, con brevità di sermone; perocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.