Capitolo 7
Della penitenza da essere imposta ai Frati che peccano
Se alcuni dei Frati, instigante il nemico, mortalmente peccassero, per quei peccati, per i quali sarà ordinato tra i Frati, che si ricorra ai soli Ministri Provinciali, sieno obbligati i predetti Frati a loro ricorrere quanto più presto potranno, senza dimora.
Ma essi Ministri, se sono preti, con misericordia loro impongano la penitenza. Ma se non sono preti, la facciano essere imposta per altri sacerdoti dell’Ordine, siccome a loro, secondo Dio, meglio parrà essere espediente.
E devon guardarsi, che non si adirino, nè conturbino per il peccato d’alcuno, imperciocchè l’ira e conturbazione, in sè e negli altri, impediscono la carità.